A.P.U.R.P.
Associazione di Promozione Umana e Rinascita Politica
Via Vivai 9 – 27100 PAVIA
C.F. / Partita I.V.A.: 96021140189

 

STATUTO SOCIALE

registrato presso il notaio Alessandro Bianchi in Pavia l’8 luglio 1993

 

DENOMINAZIONE – SEDE – OGGETTO – DURATA

Art. 1 – E’ costituita una Associazione sotto la denominazione: “ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE UMANA E RINASCITA POLITICA – A.P.U.R.P.”

Art. 2 – L’Associazione ha sede in Pavia, via Vivai 9.

Art. 3 – L’Associazione, escluso ogni fine di lucro ed esclusa ogni strumentalizzazione da parte di partiti politici o loro emanazioni, ha per oggetto:
a) lo studio, la divulgazione e la realizzazione di un progetto politico ispirato alla Dottrina Sociale della Chiesa;
b) lo sviluppo civile, economico e sociale della comunità al servizio degli uomini, con particolare attenzione alle categorie più deboli;
c) la moralizzazione della vita politica considerata attività al servizio della collettività e non occasione di affermazione economica e di prestigio personale, e quindi ripudio della gestione interessata del potere;
d) la stimolazione al rinnovamento radicale dei partiti tradizionali attraverso un ricambio totale di uomini e comportamenti;
e) l’attiva partecipazione ai problemi politico-sociali presenti sia a livello locale che a livello nazionale attraverso una critica approfondita, puntuale e costruttiva alle soluzioni delineate dagli organi politico-amministrativi, nonché la proposta e la difesa di soluzioni alternative in linea con le premesse di principio;
f) il particolare interessamento ai problemi dell’area cittadina tra i quali:
- il rilancio occupazionale;
- lo sviluppo di progetti urbanistici finalizzati a dare nuova dignità alla città;
- la difesa della tradizione storico-culturale cittadina e la salvaguardia dei suoi beni monumentali;
- la rivalutazione delle risorse primarie (Università, Ospedale, Aree Industriali);
- lo sviluppo di un razionale ed efficace sistema di vie di comunicazione;
- la difesa dell’ambiente naturale e la valorizzazione della valle del Ticino.
L’attività dell’Associazione si esprime attraverso riunioni e dibattiti, le cui conclusioni più rilevanti verranno portate a conoscenza della pubblica opinione attraverso gli organi di informazione, manifesti murali ed ogni altro mezzo di comunicazione venisse ritenuto più idoneo.
L’Associazione, per il conseguimento dei suoi scopi, potrà avvalersi del contributo di altre associazioni ed enti, cattolici e non, con i quali mantenere attivo il dialogo giungendo, ove possibile, a proposte comuni.

Art. 4 – L’Associazione ha durata illimitata.

PATRIMONIO

Art. 5 – Il patrimonio dell’Associazione è costituito:
a) dalla sua dotazione iniziale;
b) dal contributo dei primi soci e di quelli futuri;
c) dalle liberalità, anche testamentarie, a favore dell’Associazione;
d) dai proventi delle iniziative promosse dal Consiglio;
e) da contributi pubblici finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività e progetti;
f) da ogni altro provento che le affluisca.
Spetta al Consiglio decidere gli investimenti del patrimonio.

SOCI

Art. 6 – I soci dell’Associazione si dividono in:
a) Soci Fondatori sono coloro che hanno partecipato attivamente alla formulazione e alla stesura dell’atto costitutivo e ne sono i firmatari, e coloro che, pur non avendo sottoscritto l’atto costitutivo, sono chiamati a far parte dell’Associazione con tale qualifica con voto unanime del Consiglio Direttivo;
b) Soci Ordinari sono le persone ammesse a partecipare all’Associazione a seguito di regolare domanda approvata a maggioranza dal Consiglio Direttivo. Contro la mancata accettazione da parte del Consiglio è ammesso il ricorso ai Probi Viri;
c) Soci Sostenitori sono quei Soci Ordinari che versano un contributo pari almeno al doppio della quota minima annuale e quei Soci Ordinari ai quali, in relazione al particolare contributo di attività prestato all’Associazione, sono dichiarati tali dal Consiglio Direttivo;
d) Soci Onorari sono persone, associate o non, od enti ai quali il Consiglio offre tale titolo in considerazione del contributo di prestigio e di immagine che essi sono stati in grado di conferire all’Associazione attraverso la loro personale opera e collaborazione. Essi non sono tenuti al versamento della quota annuale.
e) Soci Benemeriti sono le persone od enti ai quali il Consiglio attribuisce tale qualità in riconoscimento del contributo dato all’Associazione con lasciti o donazioni. Essi non sono ugualmente tenuti alla contribuzione annua di cui sopra.

Art. 7 – La qualifica di Socio Fondatore, Onorario e Benemerito è perpetua, mentre la qualifica di Socio Ordinario e Sostenitore si intende rinnovata di anno in anno, salva in ogni caso la possibilità di dimissioni che dovranno essere inviate a mezzo lettera al Consiglio e di decadenza deliberata dal Consiglio per giusta causa.
I Soci Fondatori, Ordinari e Sostenitori decadranno da tale qualifica anche nell’ipotesi in cui non provvedano al versamento delle quote sociali oltre i sessanta giorni dall’inizio dell’anno sociale.
La perdita della qualità di socio, per qualsiasi causa, non darà comunque diritto alla restituzione dei contributi versati e farà venir meno ogni diritto sul patrimonio associativo.

Art. 8 – I Soci possono indirizzare al Consiglio proposte o suggerimenti sui quali il Consiglio stesso è tenuto a pronunciarsi.

ORGANI SOCIALI

Art. 9 – Sono organi dell’Associazione:
a) l’Assemblea dei Soci;
b) il Consiglio Direttivo;
c) il Presidente;
d) il Segretario;
e) il Tesoriere;
f) i Revisori dei Conti;
g) i Probi Viri.

Art. 10 – Assemblea dei Soci: hanno diritto di partecipare all’Assemblea tutti i Soci Fondatori, Ordinari e Sostenitori in regola con i contributi associativi ed i Soci Onorari e Benemeriti, che non abbiano presentato le dimissioni e contro i quali non sia pendente giudizio per l’espulsione dall’Associazione.
Ciascun Socio potrà farsi rappresentare da altro Socio a mezzo di delega scritta; ogni Socio potrà essere portatore di un massimo di tre deleghe.

Art. 11 – L’Assemblea è convocata una volta all’anno dal Consiglio Direttivo, entro quattro mesi dalla chiusura dell’anno sociale, presso la sede dell’Associazione o in altro luogo, mediante lettera inviata quindici giorni prima della data fissata.
La lettera di convocazione dovrà contenere gli argomenti posti all’ordine del giorno, la data e il luogo di prima e seconda convocazione.

Art. 12 – L’Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno dei Soci aventi diritto alla convocazione; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti.

Art. 13 – L’Assemblea:
- dà direttive generali sugli indirizzi e sull’attività dell’Associazione e dei suoi organi;
- elegge i componenti il Consiglio Direttivo di sua spettanza, i Revisori dei Conti ed i Probi Viri;
- approva la relazione annuale del Consiglio Direttivo sull’andamento dell’Associazione, il bilancio dell’esercizio sociale e la relazione dei Revisori dei Conti;
- delibera sulle modifiche statutarie con le maggioranze di cui in seguito.
Delle riunioni dell’Assemblea verrà redatto verbale schematico che sarà firmato da chi la presiede e dal Segretario, sottoposto per l’approvazione all’Assemblea successiva e si intenderà approvato a maggioranza per alzata di mano.

Art. 14 – Consiglio Direttivo è composto da sette membri di cui quattro eletti dai Soci Fondatori e maggioranza relativa e tre dall’Assemblea, pure a maggioranza relativa.
Non può far parte del Consiglio Direttivo e decade automaticamente dallo stesso chi ha incarichi in un partito o chi rappresenta un partito in una istituzione.

Art. 15 – Il Consiglio Direttivo dura in carica un triennio o comunque sino alla nomina del nuovo Consiglio; qualora vengano a mancare contemporaneamente quattro dei suoi componenti, decadranno anche gli altri tre e dovrà essere eletto un nuovo Consiglio.

Art. 16 – Il Consiglio Direttivo amministra l’Associazione ed a tale scopo è dotato di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, con possibilità di conferirli, nei limiti dell’ordinaria amministrazione, al Segretario.
Non possono comunque formare oggetto di delega:
- il potere di ammettere ed escludere Soci;
- il potere di formare un Regolamento ed i bilanci;
- il potere di disporre di beni immobili e di diritti reali immobiliari.

Art. 17 – Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni volta che lo ritenga opportuno, ogni volta che ne faccia domanda la maggioranza dei suoi membri e comunque almeno una volta al mese.
Le riunioni del Consiglio saranno presiedute dal Presidente o, in sua assenza, dal Segretario, e delle riunioni stesse verrà steso verbale che verrà ratificato a maggioranza dei componenti del Consiglio stesso nella sua successiva riunione.
Le relative convocazioni dovranno avvenire a mezzo lettera almeno dieci giorni prima della data stabilita e dovranno contenere l’elenco degli argomenti all’ordine del giorno.
Il Consiglio delibera a maggioranza con la presenza ed il voto favorevole di almeno la metà dei suoi membri.
In caso di parità prevale il voto di chi lo presiede.
Le deliberazioni su argomenti non all’ordine del giorno o prese in adunanze non ritualmente convocate saranno valide quando avranno il voto favorevole dell’unanimità dei Consiglieri.

Art. 18 – Presidente: viene nominato per un triennio dal Consiglio Direttivo nel suo interno e gli spettano i poteri di rappresentanza e di firma dell’Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio, con facoltà di nominare procuratori e mandatari per singoli affari.
Il Presidente attua le decisioni del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea, vigila sul corretto funzionamento dell’Associazione e sottoscrive, congiuntamente al Tesoriere, tutti gli ordinativi di incasso e di pagamento; in caso di urgenza esercita i poteri del Consiglio Direttivo, sottoponendo i provvedimenti così presi alla ratifica dello stesso nella sua prima riunione.

Art. 19 – Segretario: il Segretario viene nominato per un triennio dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri, coadiuva il Presidente nelle sue funzioni, redige i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea.
In assenza del Presidente presiede le riunioni del Consiglio Direttivo e può ricevere delega dal Consiglio stesso limitatamente all’ordinaria amministrazione.

Art. 20 – Tesoriere: viene nominato per un triennio dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri, redige il bilancio annuale dell’Associazione, sovrintende all’Amministrazione della stessa e firma, unitamente al Presidente, gli ordini di incasso e pagamento.

Art. 21 – Revisori dei Conti: sono nominati, in numero di tre, dall’Assemblea, e sono scelti sia tra gli associati che i non associati.
Durano in carica un triennio ed hanno il compito di redigere la relazione annuale al bilancio da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea con le stesse procedure previste per la relazione del Consiglio Direttivo.
A tale scopo essi potranno esaminare in qualunque momento i libri sociali controfirmandoli, fare riscontri di cassa e controllare gli inventari.

Art. 22 – Probi Viri: vengono nominati per un triennio dall’Assemblea tra i non associati ed è loro demandata ogni controversia sull’espulsione di un Socio, sul diniego dell’accettazione di una domanda di ammissione, sulle controversie tra i Soci e tra i Soci e l’Associazione.
Essi giudicheranno ex bono et aequo, senza formalità di procedura e con giudizio inappellabile, essendo espressamente esclusa su tali argomenti ogni altra giurisdizione.

ESERCIZI SOCIALI

Art. 23 – Gli esercizi sociali coincidono con l’anno solare.
Entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale il Consiglio Direttivo delibera il bilancio consuntivo e quello preventivo e li comunica ai Soci nel corso dell’Assemblea allo scopo indetta, unitamente alla relazione dei Revisori dei Conti.

MODIFICHE STATUTARIE

Art. 24 – Le modifiche statutarie sono deliberate dal Consiglio Direttivo con la maggioranza di almeno i tre quarti dei suoi componenti.
Il nuovo testo di Statuto dovrà essere sottoposto all’Assemblea dei Soci per l’approvazione, e si riterrà approvato con il voto favorevole di almeno i tre quarti dei Soci stessi, voto che potrà essere espresso anche a mezzo lettera.

SCIOGLIMENTO

Art. 25 – Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato ed approvato con i criteri di cui al precedente art. 24.
Qualora residuasse al momento dello scioglimento un patrimonio, esso verrà destinato dal Consiglio al raggiungimento di una delle finalità statutarie.
A tale scopo, il Consiglio potrà nominare un Liquidatore, delegandogli tutti i necessari poteri.

GRATUITA’ DELLE CARICHE

Art. 26 – Tutte le cariche sociali si intendono gratuite.

RINVIO

Art. 27 – Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si fa rinvio alle norme di legge in materia.


INTEGRAZIONE ALLO STATUTO approvata dall’Assemblea il 28 novembre 1996

Aggiunta all’art. 18 – Il Presidente, il segretario e un consigliere designato dal Consiglio costituiscono la Presidenza, con i seguenti compiti:
- stabilimento di contatti informali con altre associazioni;
- approvazione degli interventi o comunicati stampa pubblicati a nome dell’Associazione;
- cura della pubblicazione di testi sotto l’egida dell’Associazione.