STATUTO SOCIALE
registrato presso il notaio Alessandro Bianchi in Pavia l’8 luglio 1993
DENOMINAZIONE – SEDE – OGGETTO – DURATA
Art. 1 – E’ costituita una Associazione sotto la denominazione: “ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE UMANA E RINASCITA POLITICA – A.P.U.R.P.”
Art. 2 – L’Associazione ha sede in Pavia, via Vivai 9.
Art. 3 – L’Associazione, escluso ogni fine di
lucro ed esclusa ogni strumentalizzazione da parte di partiti politici o loro
emanazioni, ha per oggetto:
a) lo studio, la divulgazione e la realizzazione di un progetto politico ispirato
alla Dottrina Sociale della Chiesa;
b) lo sviluppo civile, economico e sociale della comunità al servizio
degli uomini, con particolare attenzione alle categorie più deboli;
c) la moralizzazione della vita politica considerata attività al servizio
della collettività e non occasione di affermazione economica e di prestigio
personale, e quindi ripudio della gestione interessata del potere;
d) la stimolazione al rinnovamento radicale dei partiti tradizionali attraverso
un ricambio totale di uomini e comportamenti;
e) l’attiva partecipazione ai problemi politico-sociali presenti sia
a livello locale che a livello nazionale attraverso una critica approfondita,
puntuale e costruttiva alle soluzioni delineate dagli organi politico-amministrativi,
nonché la proposta e la difesa di soluzioni alternative in linea con
le premesse di principio;
f) il particolare interessamento ai problemi dell’area cittadina tra
i quali:
- il rilancio occupazionale;
- lo sviluppo di progetti urbanistici finalizzati a dare nuova dignità
alla città;
- la difesa della tradizione storico-culturale cittadina e la salvaguardia
dei suoi beni monumentali;
- la rivalutazione delle risorse primarie (Università, Ospedale, Aree
Industriali);
- lo sviluppo di un razionale ed efficace sistema di vie di comunicazione;
- la difesa dell’ambiente naturale e la valorizzazione della valle del
Ticino.
L’attività dell’Associazione si esprime attraverso riunioni
e dibattiti, le cui conclusioni più rilevanti verranno portate a conoscenza
della pubblica opinione attraverso gli organi di informazione, manifesti murali
ed ogni altro mezzo di comunicazione venisse ritenuto più idoneo.
L’Associazione, per il conseguimento dei suoi scopi, potrà avvalersi
del contributo di altre associazioni ed enti, cattolici e non, con i quali
mantenere attivo il dialogo giungendo, ove possibile, a proposte comuni.
Art. 4 – L’Associazione ha durata illimitata.
PATRIMONIO
Art. 5 – Il patrimonio dell’Associazione è
costituito:
a) dalla sua dotazione iniziale;
b) dal contributo dei primi soci e di quelli futuri;
c) dalle liberalità, anche testamentarie, a favore dell’Associazione;
d) dai proventi delle iniziative promosse dal Consiglio;
e) da contributi pubblici finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche
e documentate attività e progetti;
f) da ogni altro provento che le affluisca.
Spetta al Consiglio decidere gli investimenti del patrimonio.
SOCI
Art. 6 – I soci dell’Associazione si dividono
in:
a) Soci Fondatori sono coloro che hanno partecipato attivamente alla formulazione
e alla stesura dell’atto costitutivo e ne sono i firmatari, e coloro
che, pur non avendo sottoscritto l’atto costitutivo, sono chiamati a
far parte dell’Associazione con tale qualifica con voto unanime del
Consiglio Direttivo;
b) Soci Ordinari sono le persone ammesse a partecipare all’Associazione
a seguito di regolare domanda approvata a maggioranza dal Consiglio Direttivo.
Contro la mancata accettazione da parte del Consiglio è ammesso il
ricorso ai Probi Viri;
c) Soci Sostenitori sono quei Soci Ordinari che versano un contributo pari
almeno al doppio della quota minima annuale e quei Soci Ordinari ai quali,
in relazione al particolare contributo di attività prestato all’Associazione,
sono dichiarati tali dal Consiglio Direttivo;
d) Soci Onorari sono persone, associate o non, od enti ai quali il Consiglio
offre tale titolo in considerazione del contributo di prestigio e di immagine
che essi sono stati in grado di conferire all’Associazione attraverso
la loro personale opera e collaborazione. Essi non sono tenuti al versamento
della quota annuale.
e) Soci Benemeriti sono le persone od enti ai quali il Consiglio attribuisce
tale qualità in riconoscimento del contributo dato all’Associazione
con lasciti o donazioni. Essi non sono ugualmente tenuti alla contribuzione
annua di cui sopra.
Art. 7 – La qualifica di Socio Fondatore, Onorario e
Benemerito è perpetua, mentre la qualifica di Socio Ordinario e Sostenitore
si intende rinnovata di anno in anno, salva in ogni caso la possibilità
di dimissioni che dovranno essere inviate a mezzo lettera al Consiglio e di
decadenza deliberata dal Consiglio per giusta causa.
I Soci Fondatori, Ordinari e Sostenitori decadranno da tale qualifica anche
nell’ipotesi in cui non provvedano al versamento delle quote sociali
oltre i sessanta giorni dall’inizio dell’anno sociale.
La perdita della qualità di socio, per qualsiasi causa, non darà
comunque diritto alla restituzione dei contributi versati e farà venir
meno ogni diritto sul patrimonio associativo.
Art. 8 – I Soci possono indirizzare al Consiglio proposte o suggerimenti sui quali il Consiglio stesso è tenuto a pronunciarsi.
ORGANI SOCIALI
Art. 9 – Sono organi dell’Associazione:
a) l’Assemblea dei Soci;
b) il Consiglio Direttivo;
c) il Presidente;
d) il Segretario;
e) il Tesoriere;
f) i Revisori dei Conti;
g) i Probi Viri.
Art. 10 – Assemblea dei Soci: hanno diritto di partecipare
all’Assemblea tutti i Soci Fondatori, Ordinari e Sostenitori in regola
con i contributi associativi ed i Soci Onorari e Benemeriti, che non abbiano
presentato le dimissioni e contro i quali non sia pendente giudizio per l’espulsione
dall’Associazione.
Ciascun Socio potrà farsi rappresentare da altro Socio a mezzo di delega
scritta; ogni Socio potrà essere portatore di un massimo di tre deleghe.
Art. 11 – L’Assemblea è convocata una volta
all’anno dal Consiglio Direttivo, entro quattro mesi dalla chiusura
dell’anno sociale, presso la sede dell’Associazione o in altro
luogo, mediante lettera inviata quindici giorni prima della data fissata.
La lettera di convocazione dovrà contenere gli argomenti posti all’ordine
del giorno, la data e il luogo di prima e seconda convocazione.
Art. 12 – L’Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno dei Soci aventi diritto alla convocazione; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti.
Art. 13 – L’Assemblea:
- dà direttive generali sugli indirizzi e sull’attività
dell’Associazione e dei suoi organi;
- elegge i componenti il Consiglio Direttivo di sua spettanza, i Revisori
dei Conti ed i Probi Viri;
- approva la relazione annuale del Consiglio Direttivo sull’andamento
dell’Associazione, il bilancio dell’esercizio sociale e la relazione
dei Revisori dei Conti;
- delibera sulle modifiche statutarie con le maggioranze di cui in seguito.
Delle riunioni dell’Assemblea verrà redatto verbale schematico
che sarà firmato da chi la presiede e dal Segretario, sottoposto per
l’approvazione all’Assemblea successiva e si intenderà
approvato a maggioranza per alzata di mano.
Art. 14 – Consiglio Direttivo è composto da sette
membri di cui quattro eletti dai Soci Fondatori e maggioranza relativa e tre
dall’Assemblea, pure a maggioranza relativa.
Non può far parte del Consiglio Direttivo e decade automaticamente
dallo stesso chi ha incarichi in un partito o chi rappresenta un partito in
una istituzione.
Art. 15 – Il Consiglio Direttivo dura in carica un triennio o comunque sino alla nomina del nuovo Consiglio; qualora vengano a mancare contemporaneamente quattro dei suoi componenti, decadranno anche gli altri tre e dovrà essere eletto un nuovo Consiglio.
Art. 16 – Il Consiglio Direttivo amministra l’Associazione
ed a tale scopo è dotato di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria
amministrazione, con possibilità di conferirli, nei limiti dell’ordinaria
amministrazione, al Segretario.
Non possono comunque formare oggetto di delega:
- il potere di ammettere ed escludere Soci;
- il potere di formare un Regolamento ed i bilanci;
- il potere di disporre di beni immobili e di diritti reali immobiliari.
Art. 17 – Il Consiglio Direttivo è convocato
dal Presidente ogni volta che lo ritenga opportuno, ogni volta che ne faccia
domanda la maggioranza dei suoi membri e comunque almeno una volta al mese.
Le riunioni del Consiglio saranno presiedute dal Presidente o, in sua assenza,
dal Segretario, e delle riunioni stesse verrà steso verbale che verrà
ratificato a maggioranza dei componenti del Consiglio stesso nella sua successiva
riunione.
Le relative convocazioni dovranno avvenire a mezzo lettera almeno dieci giorni
prima della data stabilita e dovranno contenere l’elenco degli argomenti
all’ordine del giorno.
Il Consiglio delibera a maggioranza con la presenza ed il voto favorevole
di almeno la metà dei suoi membri.
In caso di parità prevale il voto di chi lo presiede.
Le deliberazioni su argomenti non all’ordine del giorno o prese in adunanze
non ritualmente convocate saranno valide quando avranno il voto favorevole
dell’unanimità dei Consiglieri.
Art. 18 – Presidente: viene nominato per un triennio
dal Consiglio Direttivo nel suo interno e gli spettano i poteri di rappresentanza
e di firma dell’Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio, con
facoltà di nominare procuratori e mandatari per singoli affari.
Il Presidente attua le decisioni del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea,
vigila sul corretto funzionamento dell’Associazione e sottoscrive, congiuntamente
al Tesoriere, tutti gli ordinativi di incasso e di pagamento; in caso di urgenza
esercita i poteri del Consiglio Direttivo, sottoponendo i provvedimenti così
presi alla ratifica dello stesso nella sua prima riunione.
Art. 19 – Segretario: il Segretario viene nominato per
un triennio dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri, coadiuva il Presidente
nelle sue funzioni, redige i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo
e dell’Assemblea.
In assenza del Presidente presiede le riunioni del Consiglio Direttivo e può
ricevere delega dal Consiglio stesso limitatamente all’ordinaria amministrazione.
Art. 20 – Tesoriere: viene nominato per un triennio dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri, redige il bilancio annuale dell’Associazione, sovrintende all’Amministrazione della stessa e firma, unitamente al Presidente, gli ordini di incasso e pagamento.
Art. 21 – Revisori dei Conti: sono nominati, in numero
di tre, dall’Assemblea, e sono scelti sia tra gli associati che i non
associati.
Durano in carica un triennio ed hanno il compito di redigere la relazione
annuale al bilancio da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea
con le stesse procedure previste per la relazione del Consiglio Direttivo.
A tale scopo essi potranno esaminare in qualunque momento i libri sociali
controfirmandoli, fare riscontri di cassa e controllare gli inventari.
Art. 22 – Probi Viri: vengono nominati per un triennio
dall’Assemblea tra i non associati ed è loro demandata ogni controversia
sull’espulsione di un Socio, sul diniego dell’accettazione di
una domanda di ammissione, sulle controversie tra i Soci e tra i Soci e l’Associazione.
Essi giudicheranno ex bono et aequo, senza formalità di procedura e
con giudizio inappellabile, essendo espressamente esclusa su tali argomenti
ogni altra giurisdizione.
ESERCIZI SOCIALI
Art. 23 – Gli esercizi sociali coincidono con l’anno
solare.
Entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale il Consiglio
Direttivo delibera il bilancio consuntivo e quello preventivo e li comunica
ai Soci nel corso dell’Assemblea allo scopo indetta, unitamente alla
relazione dei Revisori dei Conti.
MODIFICHE STATUTARIE
Art. 24 – Le modifiche statutarie sono deliberate dal
Consiglio Direttivo con la maggioranza di almeno i tre quarti dei suoi componenti.
Il nuovo testo di Statuto dovrà essere sottoposto all’Assemblea
dei Soci per l’approvazione, e si riterrà approvato con il voto
favorevole di almeno i tre quarti dei Soci stessi, voto che potrà essere
espresso anche a mezzo lettera.
SCIOGLIMENTO
Art. 25 – Lo scioglimento dell’Associazione è
deliberato ed approvato con i criteri di cui al precedente art. 24.
Qualora residuasse al momento dello scioglimento un patrimonio, esso verrà
destinato dal Consiglio al raggiungimento di una delle finalità statutarie.
A tale scopo, il Consiglio potrà nominare un Liquidatore, delegandogli
tutti i necessari poteri.
GRATUITA’ DELLE CARICHE
Art. 26 – Tutte le cariche sociali si intendono gratuite.
RINVIO
Art. 27 – Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si fa rinvio alle norme di legge in materia.
INTEGRAZIONE ALLO STATUTO approvata dall’Assemblea il 28 novembre 1996
Aggiunta all’art. 18 – Il Presidente, il segretario
e un consigliere designato dal Consiglio costituiscono la Presidenza, con
i seguenti compiti:
- stabilimento di contatti informali con altre associazioni;
- approvazione degli interventi o comunicati stampa pubblicati a nome dell’Associazione;
- cura della pubblicazione di testi sotto l’egida dell’Associazione.